Competenze
- Procedure connesse alla tassa rifiuti (TARI)
- Gestione dell'imposta di bollo virtuale e dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
- Adempimenti previsti per i sostituti d'imposta.
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
Contatti
Ulteriori Informazioni
Link alla piattaforma per il calcolo IMU: https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php
Definizione agevolata
Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/07/2023
È on-line il modello per la presentazione dell’istanza di definizione agevolata dei debiti risultati da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo 01 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, come meglio specificato nel Regolamento (si veda link sotto).
L’adesione alla definizione agevolata comporta lo stralcio di sanzioni ed interessi e/o di qualunque altra maggiorazione rispetto alla sorte capitale dovuta. Il credito, sia esso tributario che non tributario, sarà ricalcolato in ragione delle somme già riscosse a qualsiasi titolo, e l’importo così ridefinito potrà essere oggetto di rateizzazione, unitamente alle spese di notifica e di recupero già sostenute che, ai sensi di legge, restano comunque dovute.
Di seguito la modulistica per la presentazione dell’istanza per la definizione agevolata da presentare entro il 31 Ottobre 2023.
Modalità di presentazione
Il contribuente manifesta la propria volontà di procedere alla definizione agevolata presentando all’Ente apposita istanza entro il 31 Ottobre 2023, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ente, con le seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune;
- invio a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) a: info@pec.comune.caramanicoterme.pe.it con indicazione in oggetto: “RICHIESTA DEFINIZIONE AGEVOLATA 2023”.
Nella domanda sarà importante indicare il soggetto che ha emesso gli atti di cui si chiede la definizione agevolata (es. Soget spa, o lo stesso Comune), indicando numero ed importo del singolo avviso di pagamento ricevuto negli appositi spazi previsti nel modello di istanza.
Il termine di pagamento delle somme è effettuano in unica soluzione, entro il 31 Gennaio 2024 ovvero in rate mensili per un numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 28 febbraio 2024 e le restanti rate nel numero massimo di 16, di pari ammontare, con scadenza trimestrale a decorrere dal 31 maggio 2024.
Anche in caso di pagamento rateale, il termine di pagamento della prima rata decorre dal 31 Gennaio 2024.
Entro il 30 novembre 2023, l’Ente comunale, o il Concessionario competente alla riscossione, è tenuto a comunicare ai contribuenti richiedenti l’accettazione o il diniego della richiesta, laddove, in caso di esito positivo dell’istruttoria, sarà comunicato l’ammontare ricalcolato delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, unitamente agli appositi modelli di pagamento.
È importante sottolineare che la presentazione dell’istanza comporta altresì per il contribuente:
- l’impegno, da parte del richiedente, a rinunciare ad eventuali giudizi in essere e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti;
- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- l’inibizione temporanea per l’amministrazione titolare del credito o per il suo Concessionario, a iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, ad avviare nuove procedure esecutive, a proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- che le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza del recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto prima della presentazione della domanda di definizione agevolata.
Di seguito si riporta il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.07.2023 e il modello di domanda editabile.
Per richieste di informazione in merito alla definizione agevolata è possibile contattare l'Ufficio Tributi sito in Corso G. Bernardi, 30 – Caramanico Terme (PE) - nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 - ai seguenti recapiti: 0859290201.
I contribuenti che intendono richiedere la propria posizione debitoria o presentare istanza di adesione alla Definizione Agevolata per le annualità gestite dalla SO.G.E.T. possono accedere direttamente al seguente link e visualizzare le modalità di presentazione della domanda.
Clicca qui per consultare il regolamento.
Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2024, 17:19